Con il DM 12.2.2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF e sentito il MISE) ha definito le modalità attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive .
Tale beneficio, erogato in forma di credito d’imposta, è riconosciuto:
a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”; per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 12.500.
L’impegno di spesa che deve considerarsi valido per accedere a teli benefici, può riguardare:
- impianti wifi; (per la copertura di spazi di aggregazione/spazi ad uso pubblico o privato con il segnale internet – per l’adeguamento del collegamento internet a tecnologie in banda larga/ultra larga cablata o senza fili)
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; (software e hardware al servizio della struttura: server, PC, centralini voip, sistemi di sicurezza di accesso alla rete, sicurezza dei dati, sistemi per ticketing e navigazione controllata ecc…)
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e su piattaforme informatiche specializzate;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it
Innanzitutto il legale rappresentante dell’impresa deve registrarsi al citato Portale e attivare una pratica relativa al “TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE”.
È possibile attivare 1 pratica per ogni impresa rappresentata.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il fac-simile definito dal Ministero (allegato 1) deve riportare tra l’altro i seguenti elementi:
- - costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
- - attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato;
- - credito d’imposta spettante;
- - essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica:
- - dichiarazione dell’imprenditore degli interventi effettuati;
- - attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (allegato 2). L’attestazione va rilasciata da parte del Presidente del Collegio sindacale, di un Revisore legale, di un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del CAF;
- - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
L’istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno compilate direttamente dal sito Internet del Ministero, scaricate in formato pdf non modificabile nonchè firmate digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.
Le stesse vanno quindi “caricate” nel citato Portale dalle ore :10.00 del 22.6.2015 alle 12.00 del 24.7.2015
Modifica dei dati:
Si evidenzia che fino all’invio definitivo dell’istanza e relativa attestazione firmate digitalmente, è possibile variare, modificare, rettificare i dati già inseriti.
CLICK-DAY:
Per la conclusione del procedimento è necessario inviare, tramite accesso al citato Portale, l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute dalle ore 10.00 del 13.7.2015 alle 12.00 del 24.7.2015
A seguito dell’invio dell’istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.
Le risorse (di cui una quota non superiore al 10% è destinata alle agenzie di viaggio e tour operator) sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
Rettifica dell’istanza / attestazione già inviate
È possibile inviare una nuova istanza previo annullamento dei documenti già caricati / inviati.
Ciò comporta la perdita del precedente ordine cronologico di arrivo in graduatoria, conseguito con il primo invio dei documenti.
GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE
Dal 25.7.2015 al 24.9.2015 il Ministero, verifica i requisiti soggettivi, oggettivi e formali delle domande prevenute. L’elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero il 25.9.2015.
Il contributo:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Per maggiori informazioni:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_307212595.html